Art. 42 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 42

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Contributo ordinario dello Stato alle Università Con effetto dall'esercizio finanziario 1962-1963 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, è elevato a lire 8.400 milioni. Tale contributo è aumentato di lire 350 milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 9.100 milioni. Dallo stesso esercizio finanziario 1962-63 l'ammontare, complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia è elevato a lire 1 miliardo. La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascun Istituto è effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli Enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica. Il decreto di ripartizione è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
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