Art. 44

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 20 set 1964
Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte Agli stanziamenti previsti dal bilancio ordinario per le Accademie di belle arti, i Licei artistici, i Licei musicali, i Conservatori di musica, gli Istituti e le Scuole d'arte saranno aggiunti, in apposito capitolo, lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65. Dall'esercizio finanziario 1962-63 il contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia d'arte drammatica è elevato a 28 milioni e quello per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale di danza a 22 milioni. 5b
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 44 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo