Art. 44
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073
In vigore dal 20 set 1964
Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte
Agli stanziamenti previsti dal bilancio ordinario per le Accademie di belle arti, i Licei artistici, i Licei musicali, i Conservatori di musica, gli Istituti e le Scuole d'arte saranno aggiunti, in apposito capitolo, lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.
Dall'esercizio finanziario 1962-63 il contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia d'arte drammatica è elevato a 28 milioni e quello per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale di danza a 22 milioni.
5b
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073#art-44