Art. 41

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione 5.000 milioni di lire da destinare alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle biblioteche di Facoltà, e per il loro funzionamento. Alla ripartizione del fondo di cui al presente articolo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero.
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