Art. 46

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 29 lug 1965
Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'incremento degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12.920 milioni nell'esercizio finanziario 1962-1963, di lire 27.615 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 40.110 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.(4b) 5d
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 46 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo