Art. 46 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 46

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 29 lug 1965
Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'incremento degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12.920 milioni nell'esercizio finanziario 1962-1963, di lire 27.615 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 40.110 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.(4b) 5d
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