Art. 36
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073
In vigore dal 29 lug 1965
Contributi per la scuola popolare.
Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adalti, da effettuarsi con le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e loro dotazione libraria, sono stanziate su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aggiunta alla somma stanziata per l'esercizio finanziario 1962-63 le seguenti somme:
a) per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 3 miliardi e 500 milioni;
b) per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni;
c) per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 2 miliardi e 500 milioni.
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Storico versioni
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