Art. 36 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 36

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 29 lug 1965
Contributi per la scuola popolare. Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adalti, da effettuarsi con le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e loro dotazione libraria, sono stanziate su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aggiunta alla somma stanziata per l'esercizio finanziario 1962-63 le seguenti somme: a) per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 3 miliardi e 500 milioni; b) per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni; c) per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 2 miliardi e 500 milioni. 5d
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073#art-36