Art. 28

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

In vigore dal 28 feb 1962
Deliberazione e pubblicazione della sentenza Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere pre iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astenzioni dal voto. In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato. Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza. La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica.
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