Art. 30
LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20
In vigore dal 7 giu 1989
(Giudizi civili o amministrativi).
1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell' della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
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