Art. 33
LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20
In vigore dal 28 feb 1962
Composizione del Collegio per l'istanza di revisione, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e per la riabilitazione
La Corte costituzionale giudica sulle istanze di revisione provvede all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa.
Il sorteggio dei giudici aggregati è fatto dalla Corte in pubblica udienza con la partecipazione di un delegato della Commissione inquirente.
Ai provvedimenti di cui al primo comma si applica in disposizione dell'ultimo comma dell'.
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