Art. 29

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

In vigore dal 7 giu 1989
Irrevocabilità e revisione della sentenza La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte Costituzionale dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso. Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal comitato di cui all' della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall' della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 . L'ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'adesione dei commissari d'accusa.
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