Art. 25

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

In vigore dal 28 feb 1962
Astensione e ricusazione dei giudici Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata, dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari d'accusa. Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la riduzione si riferisce.
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