Art. 22
LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20
In vigore dal 7 giu 1989
(Compimento degli atti di indagine).
1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonchè alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-01-25;20#art-22