Art. 19

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

In vigore dal 28 feb 1962
Sostituzione dei commissari d'accusa. Sospensione del giudizio Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione. Il Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni.
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