Art. 19 · LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

Art. 19

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

In vigore dal 28 feb 1962
Sostituzione dei commissari d'accusa. Sospensione del giudizio Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione. Il Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni.
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