Art. 18

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

In vigore dal 28 feb 1962
Costituzione del Collegio d'accusa. Commissari delegati Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell' della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono più due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente. Il collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e formulare le richieste secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del Collegio.
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