Art. 23
LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20
In vigore dal 7 giu 1989
(Poteri della Corte costituzionale).
1. La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni.
Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all' della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall' della legge 16 gennaio 1989, n. 1
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