Art. 27

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

In vigore dal 7 giu 1989
Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e l'atto di accusa.Reati connessi La Corte Costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa. La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria . Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dall'articolo 90 della Costituzione non compreso nell'atto d'accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso. Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 1989, N. 219 .
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