Art. 24
LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20
In vigore dal 28 feb 1962
Fissazione della data del dibattimento
Chiusa l'istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati, il decreto è notificato all'accusato al suo difensore.
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