Art. 24 · LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

Art. 24

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

In vigore dal 28 feb 1962
Fissazione della data del dibattimento Chiusa l'istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati, il decreto è notificato all'accusato al suo difensore.
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