Art. 21

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

In vigore dal 28 feb 1962
Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati La Corte Costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall' della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale secondo la formula prescritta, dall' della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il giuramento non è ripetuto se è già stato prestato in occasione di un precedente giudizio.
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