Art. 21
LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20
In vigore dal 28 feb 1962
Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati
La Corte Costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall' della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale secondo la formula prescritta, dall' della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Il giuramento non è ripetuto se è già stato prestato in occasione di un precedente giudizio.
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