Art. 31
LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20
In vigore dal 28 feb 1962
Poteri nell'esecuzione penale
I poteri previsti dall'articolo 144 del codice penale sono esercitati dal primo presidente della Corte d'appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice penale e dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'esecuzione penale sono esercitati dal procuratore generale presso la Corte stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-01-25;20#art-31