Art. 34

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

In vigore dal 28 feb 1962
Applicabilità dei codici penale e di procedura penale Nel procedimento d'accusa e nel giudizio, previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penali e di procedura penale.
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