Art. 35

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

In vigore dal 28 feb 1962
Abrogazione di norme precedenti È abrogato il capo IV del titolo II della legge 11 marzo 1953, n. 87. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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