Art. 35
LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20
In vigore dal 28 feb 1962
Abrogazione di norme precedenti
È abrogato il capo IV del titolo II della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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