Art. 28
LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20
In vigore dal 28 feb 1962
Deliberazione e pubblicazione della sentenza
Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere pre iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astenzioni dal voto.
In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.
Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.
La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-01-25;20#art-28