Art. 32
LEGGE 5 luglio 1961, n. 635
In vigore dal 12 ago 1961
A tutti gli atti ed operazioni effettuati daì Mediocredito, in veste di gestore del Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-05;635#art-32