Art. 33

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
Per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attività del Fondo, potranno essere stipulate, su proposta del Comitato di cui all'articolo 30, apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro. Il rendiconto della gestione sarà approvato dal Ministro per il tesoro.
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