Art. 28

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
Quando occorra, integrare le disponibilità finanziarie del Fondo, e siano ritenute insufficienti quelle di cui alle lettere a), b) e c) del precedente , il Mediocredito può essere autorizzato con provvedimento del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad emettere obbligazioni, ai sensi della lettera d) dello stesso . Gli oneri per l'emissione dei prestiti obbligazionari previsti dalla presente legge ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.
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