Art. 27
LEGGE 5 luglio 1961, n. 635
In vigore dal 12 ago 1961
Per le operazioni di cui ai precedenti il Fondo si avvale, oltre che della dotazione di lire 35 miliardi:
a) delle somme rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi del precedente ;
b) delle eccedenze attive provenienti dalla gestione assicurativa di cui ai titoli I e III della presente legge e da accertarsi annualmente dal Comitato previsto dall' della legge stessa;
c) delle anticipazioni che il Mediocredito è autorizzato ad effettuare al Fondo in base alla presente legge;
d) del ricavato dei prestiti obbligazionari che il Mediocredito è autorizzato ad emettere a norma del successivo .
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