Art. 25
LEGGE 5 luglio 1961, n. 635
In vigore dal 12 ago 1961
È istituito presso il Mediocredito un Fondo autonomo per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei titoli I e III della presente legge.
La dotazione del Fondo è costituita dal conferimento di lire 35 miliardi effettuato dallo Stato in ragione di lire 4.400 milioni per l'esercizio 1960-61, di lire 5.600 milioni per l'esercizio 1961-62 e per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 a seconda delle disponibilità del bilancio.
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