Art. 29

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
Le obbligazioni di cui al precedente sono parificate alle cartelle di (credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e sono soggette al pagamento delle imposte dirette nonchè al bollo di lire 10 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo a favore dell'Erario) e degli Enti locali.
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