Art. 34
LEGGE 5 luglio 1961, n. 635
In vigore dal 12 ago 1961
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei titoli I e III della presente legge, è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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