Art. 39
LEGGE 5 luglio 1961, n. 635
In vigore dal 12 ago 1961
I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dalla imposta sulle assicurazioni stabilita dai regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive.
Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui all', sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'articolo 5, e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all').
Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonchè dalla formalità della registrazione tutti i con tratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.
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