Art. 42
LEGGE 5 luglio 1961, n. 635
In vigore dal 12 ago 1961
Con le modalità ed alle condizioni da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Ministro per gli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore della assicurazione dei crediti alla esportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-05;635#art-42