Art. 44

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui all' della legge 22 dicembre 1953 numero 955, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi dell' della stessa legge, restano regolate dalla legge medesima. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarti inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - MARTINELLI - SEGNI - GONELLA - PELLA - TAVIANI - TRABUCCHI - COLOMBO - - RUMOR - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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