Art. 37

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 500 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-1960; per lire 4.500 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 585 dello stesso stato di previsione per l'esercizio 1960-61, e per lire 400 milioni con le entrate derivanti dal versamento allo stato di previsione dell'entrata di una somma di pari ammontare da prelevarsi dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente le riassicurazioni statali dei rischi marittimi ordinari e mine di cui alla legge 23 febbraio 1952, n. 102.
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