Art. 31
LEGGE 5 luglio 1961, n. 635
In vigore dal 31 dic 1964
Gli utili delle operazioni previste dal presente titolo sono attribuiti al Fondo e le eventuali perdite faranno carico al Fondo stesso. Le risultanze finali saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.
Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle garanzie assunte nell'esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione dal precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo.
Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.
L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo
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Storico versioni
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