Art. 26

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
A valere sullo disponibilità del Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, possono essere fatte anticipazioni allia gestione assicurativa statale di cui all' della presente legge per effettuare il pagamento di indennizzi per crediti assicurati ai termini dei titoli I e III della stesa legge e da recuperare ai sensi dell'.
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