Art. 23

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
L'istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato, con le modalità ed alle condizioni stabilite dal Titolo I della presente legge, in assicurazione o riassicurazione da imprese autorizzate all'assicurazione dei crediti alla esportazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, la garanzia dei rischi contemplati nell'articolo 3, relativamente: 1) ai titoli di cui alla lettera a) dell' della presente legge, nei confronti dei loro portatori; 2) ai valori o titoli esteri di cui alla lettera b) dell' della presente legge, nei confronti degli istituti o aziende di credito emittenti i corrispondenti titoli rappresentativi; 3) ai finanziamenti di cui alla lettera c) del ricordato , nei confronti degli istituti o aziende di credito che abbiano effettuato il finanziamento nonchè agli equivalenti titoli, valori e finanziamenti contemplati nell'. Per le garanzie di cui al presente articolo non vige il limite di cui ai terzo comma del precedente . Per le garanzie di cui al precedente punto 3) e per quelle relative ai finanziamenti contemplati nell', la quota di garanzia prevista al primo comma dell'articolo 5 può essere elevata sino al 100 per cento del valore dei crediti concessi. Ai fini della concessione della garanzia di cui al numero 6) dell'articolo 3, il Mancato pagamento va riferito allo Stato o all'ente pubblico estero emittente del titoli o valori di cui alle lettere a) e b) dell' o debitore dei finanziamenti di cui alla lettera c) del medesimo , ovvero all'ente o all'impresa privati del Paese estero, emittente dei titoli o valori o debitore dei finanziamenti purchè, in quest'ultimo caso, il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire.
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