Art. 19

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di Buoni del tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2350, da emettere oltre il limite di cui all' di detta legge.
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