Art. 6

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
Il sinistro è costituito dal mancato o ritardato incasso del credito, dalla sospensione o revoca della commessa o dal maggior onere per l'aumento dei costi, derivanti dal verificarsi degli eventi previsti dall'articolo 3, dopo trascorsi i termini e verificatesi le condizioni di cui ai commi successivi. Il sinistro è, altresì, costituito dalla distruzione o danneggiamento delle merci nazionali costituite in deposito all'estero, nonchè dalla distruzione o danneggiamento di attrezzature, macchinari di cantieri allestiti all'estero ovvero dalla distruzione o danneggiamento di opere eseguite all'estero sempre quando i fatti stessi derivino dal verificarsi degli eventi previsti dall'articolo 3 dopo che siano decorsi sei mesi dall'accertato danneggiamento o distruzione e siano avverate le condizioni di cui ai commi successivi. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla scadenza del credito stesso. Nel casi di cui al n. 4) dell'articolo 3 si ha sinistro decorsi sei mesi dalla data di sospensione o revoca della commessa. Nei casi di cui al n. 5) dell'articolo 3 il ritardo nel trasferimento costituisce sinistro quando superi i sei mesi dalla data del pagamento da parte del committente. Nei casi di cui al n. 6) dell'articolo 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla data di scadenza del credito stesso. Nei casi di cui ad n. 7) dell'articolo 3 le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento e spedizione o consegna avvenuta della fornitura.
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