Art. 4

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
La garanzia di cui alla lettera a) dell' è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito. La garanzia di cui alle lettere b) e c) dell' è concessa in lire italiane. I premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.
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