Art. 2
LEGGE 5 luglio 1961, n. 635
In vigore dal 12 ago 1961
I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio, con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.
L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'.
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