Art. 12
LEGGE 5 luglio 1961, n. 635
In vigore dal 12 ago 1961
I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o vincolati a favore di terzi.
La cessione o il vincolo divengono operanti nei confronti dell'assicuratore soltanto se siano comunicati allo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-05;635#art-12