Art. 17

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
Nelle more dell'incasso dei mezzi finanziari indicati nell'articolo precedente e nei limiti delle somme ancora da riscuotere, il Mediocredito può contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1930 n 375, e successive modificazioni, con I loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, mantenendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno. Rimangono ferme le disposizioni di cui all' della legge 3 dicembre 1957, n. 1136 e, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.
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