Art. 14

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
Le operazioni di cui all' possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano. La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola con le stesse modalità fissate al terzo comma dell' della presente legge per la durata delle garanzie.
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