Art. 15

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere a) e b) dell' non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende, di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949. Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione. Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell' della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti ed aziende di credito di cui all' della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato .
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