Art. 18
LEGGE 5 luglio 1961, n. 635
In vigore dal 12 ago 1961
Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell' dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall', il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito, con decorrenza dal 1 luglio 1962, un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all', calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito.
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