Art. 22

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

In vigore dal 12 ago 1961
Gli Istituti e le aziende di credito di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono effettuare il collocamento dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente ed all', con la osservanza delle modalità e condizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635#art-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo