Art. 22
LEGGE 5 luglio 1961, n. 635
In vigore dal 12 ago 1961
Gli Istituti e le aziende di credito di cui all' della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono effettuare il collocamento dei titoli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente ed all', con la osservanza delle modalità e condizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.
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